Art. 1.

      1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.
      2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, e successive modificazioni.
      3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.
      4. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.